Discover By Aquadeck.
Tutto inizia con questa copertura ›

Condizioni generali

Condizioni generali di vendita di Aquadeck B.V., con sede legale in: De la Minestraat 2, 6021 PJ Budel, Paesi Bassi.

  1. Le presenti condizioni generali si applicano in via esclusiva a tutte le offerte e i preventivi da noi formulati, a tutti i contratti conclusi con noi per la compravendita di beni e/o la prestazione di servizi, nonché all’esecuzione di tali contratti e a tutte le altre obbligazioni assunte nei nostri confronti. Si esclude espressamente l’applicabilità di qualsiasi condizione utilizzata dalla controparte, comunque denominata.

     

  2. Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali possono essere concordate solo per iscritto e sono valide solo dopo essere state da noi espressamente confermate per iscritto. Il fatto che non sempre esigiamo il rispetto delle presenti condizioni non implica che esse non siano applicabili né che perdiamo il diritto di esigerne il rigoroso rispetto in casi futuri, analoghi o meno.

     

  3. Ai fini delle presenti condizioni generali si intende per controparte: qualsiasi persona giuridica o fisica che abbia concluso un contratto con noi o che abbia ricevuto da noi un’offerta per tale contratto e, oltre a tale persona giuridica o fisica, anche il suo/i suoi rappresentante/i, mandatario/i e avente/i causa a titolo universale o particolare.

  1. Tutte le offerte e i preventivi da noi formulati alla controparte sono senza impegno. Un’offerta è vincolante solo se da noi formulata per iscritto con l’indicazione del periodo durante il quale può essere accettata. Tale accettazione può avvenire solo per iscritto.

     

  2. Tutti i listini prezzi, le brochure e gli altri dati forniti con un’offerta sono il più possibile accurati, ma sono vincolanti solo se ciò è stato da noi espressamente confermato per iscritto nell’offerta.

  1. In linea di principio i contratti saranno da noi confermati per iscritto alla controparte; tuttavia, qualora ciò non avvenga, resta impregiudicato il nostro diritto di provare in altro modo la conclusione e il contenuto del contratto. Gli accordi verbali, anche qualora riguardino una modifica o l’annullamento di un contratto, saranno da noi confermati per iscritto per quanto possibile. Quanto da noi confermato per iscritto alla controparte costituisce prova decisiva di quanto indicato nella conferma.

     

  2. Per i contratti, le consegne e gli ordini per i quali non sia stata emessa un’offerta, un preventivo e/o una conferma d’ordine scritta, la fattura o il documento di consegna sono considerati anche conferma d’ordine e si ritiene che riflettano correttamente e integralmente il contratto.

     

  3. Qualora la controparte non adempia, non adempia correttamente o non adempia tempestivamente a una qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con essa concluso o dalle presenti condizioni, nonché in caso di fallimento, sospensione temporanea dei pagamenti o istanza di fallimento o di sospensione temporanea dei pagamenti, oppure qualora essa abbia perso la propria libertà d’azione a seguito di pignoramenti o per altri motivi o tale libertà sia limitata, oppure qualora ci risulti che la controparte non sia sufficientemente solvibile, a nostro insindacabile giudizio, avremo il diritto di risolvere il contratto o di considerarlo risolto senza alcun intervento giudiziale, senza essere tenuti ad alcun risarcimento e fatto salvo il nostro diritto di esigere dalla controparte il risarcimento del danno da noi subito. Resteremo proprietari dei beni da noi consegnati fino al pagamento integrale da parte della controparte.

     

  4. Qualora la controparte non adempia alle proprie obbligazioni contrattuali in qualsiasi senso e in qualsiasi modo, avremo il diritto di riprendere o far riprendere immediatamente i beni dalla controparte, e la controparte ci autorizza sin d’ora irrevocabilmente ad accedere ai locali o ai terreni in cui si trovano i beni al fine di prenderne possesso.

     

  5. Le obbligazioni derivanti dai contratti sono indivisibili. Qualora più persone siano parti del contratto, esse rispondono tutte in solido di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, comunque denominate.

  1. Tutti i prezzi e le tariffe sono espressi in euro e al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere imposto dalle autorità al momento dell’accettazione dell’ordine.

     

  2. I prezzi si basano sui prezzi delle materie prime e degli altri materiali, sui tassi di cambio, sui salari, sulle imposte, sui dazi, sugli oneri, sulle tariffe di trasporto ecc. in vigore al momento dell’offerta. Qualora, dopo la conferma d’ordine, uno dei suddetti fattori di costo subisca una variazione a nostro svantaggio, avremo il diritto di adeguare di conseguenza il prezzo concordato, nella misura in cui ciò non sia vietato dalla legge e indipendentemente dal fatto che la variazione fosse o meno per noi prevedibile al momento della conclusione del contratto. Le variazioni del prezzo concordato non danno diritto alla controparte di annullare il contratto in tutto o in parte.

     

  3. Tutti i prezzi indicati nel preventivo, nella conferma d’ordine o nel contratto si intendono al netto dell’IVA. I pagamenti devono essere effettuati IVA inclusa.

  1. Pur valutando sempre con favore qualsiasi richiesta di consenso ad apportare modifiche e integrazioni alle attività e/o alle forniture concordate, non saremo in alcun modo obbligati a concedere tale consenso. La controparte deve richiederci qualsiasi modifica per iscritto; la modifica è vincolante solo se e nella misura in cui sia stata da noi accettata per iscritto.

     

  2. Qualora una modifica o integrazione delle attività e/o delle forniture concordate comporti lavori e forniture aggiuntivi, questi saranno sempre da noi addebitati alla controparte in base alle tariffe in vigore in quel momento. Qualora una modifica o integrazione delle attività e/o delle forniture concordate comporti una riduzione dei lavori, ciò potrà determinare una riduzione del prezzo concordato; ci riserviamo tuttavia il diritto di addebitare alla controparte i costi già da noi sostenuti, le ore di lavoro e le attrezzature che non possono essere impiegate in altro modo in maniera economicamente conveniente, nonché il mancato guadagno.

     

  3. Il verificarsi di lavori aggiuntivi sarà da noi comunicato per iscritto alla controparte il prima possibile e comunque prima della loro esecuzione. Si ritiene che la controparte acconsenta all’esecuzione dei lavori aggiuntivi e ai relativi costi, a meno che non si opponga a tali lavori entro cinque giorni da una nostra comunicazione scritta in tal senso. I lavori aggiuntivi non comportano in alcun caso la risoluzione del contratto.

  1. Qualora concludiamo con la controparte un contratto che non preveda l’esecuzione di un insieme di attività una tantum e/o l’effettuazione di una fornitura una tantum, bensì lo svolgimento periodico o comunque regolare di attività da parte nostra, tale contratto si applica per il periodo espressamente concordato o, in mancanza, per un periodo di un anno.

  1. Le eventuali attività di montaggio e/o installazione sono sempre a carico della controparte e vengono addebitate in base alle tariffe in vigore in quel momento, salvo diverso accordo espresso e scritto.

     

  2. I termini di consegna indicati in offerte, conferme e/o contratti sono sempre indicati secondo le nostre migliori conoscenze e saranno rispettati per quanto possibile. Il superamento di tali termini, per qualsiasi causa, non dà in alcun caso diritto alla controparte ad alcun risarcimento, alla risoluzione del contratto o al mancato adempimento di qualsiasi obbligazione a suo carico derivante dal contratto in questione o da un eventuale superamento del termine di consegna, a nostra discrezione, nel qual caso avvieremo un confronto con la controparte.

     

  3. Il termine entro il quale, ovvero il momento in cui, le attività o le forniture concordate devono essere state eseguite o effettuate è stato stabilito nella previsione che le circostanze in cui avverrà la consegna o il completamento non cambino dopo l’accettazione dell’ordine. Qualora si verifichi un tale cambiamento delle circostanze, prevedibile o meno, tale da causare un ritardo nella consegna o nel completamento, il termine concordato di consegna o di completamento sarà prorogato di conseguenza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16 nel caso in cui un evento di forza maggiore ci impedisca temporaneamente o definitivamente di eseguire il contratto.

     

  4. Qualora sia stato concordato che le attività e/o le forniture avvengano per fasi, avremo il diritto di posticipare l’inizio delle attività e/o delle forniture relative a una fase successiva fino a quando la controparte non abbia riconosciuto per iscritto il completamento della fase precedente e non abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni finanziarie relative alla consegna parziale.

     

  5. La spedizione, il trasporto e/o la cessione dei beni, compresi i materiali, avvengono sempre a spese e a rischio della controparte. Siamo tenuti a stipulare una copertura assicurativa solo se e nella misura in cui ci siamo assunti espressamente e per iscritto l’obbligo di farlo.

  1. L’orario di lavoro dei nostri dipendenti viene stabilito, ove possibile, di concerto con la controparte.

     

  2. Per gli ordini relativi all’esecuzione di attività e/o alla prestazione di servizi per i quali si applica un prezzo fisso, il luogo e l’orario di lavoro in cui saranno svolte le attività sono sempre stabiliti da noi.

  1. La controparte ci fornisce sempre tempestivamente tutta la collaborazione, i dati e le informazioni che riteniamo utili o necessari per poter eseguire le attività o le forniture ordinate.

     

  2. La controparte provvede affinché i locali in cui si trovano i beni da noi forniti cui si riferiscono gli obblighi di garanzia siano conformi ai requisiti applicabili per consentire il normale funzionamento dei beni da noi forniti e affinché tali requisiti siano soddisfatti in ogni momento.

     

  3. Tutti i costi da noi sostenuti a seguito del mancato, tardivo e/o inesatto adempimento da parte della controparte delle obbligazioni di cui al presente articolo sono a carico della controparte.

  1. La controparte deve verificare o far verificare gli articoli acquistati entro un termine il più breve possibile in considerazione delle circostanze, e comunque entro un termine massimo di cinque giorni dalla consegna. La controparte perde il diritto di far valere la non conformità degli articoli al contratto qualora non ce ne dia comunicazione scritta entro un termine ragionevole, e comunque entro otto giorni dal momento in cui l’ha scoperta o avrebbe dovuto scoprirla, indicando la natura del difetto. In ogni caso, il diritto della controparte di far valere la non conformità degli articoli al contratto decade qualora essa abbia installato e/o lavorato e/o messo in servizio gli articoli acquistati, ad eccezione di un reclamo relativo a difetti coperti dalla garanzia di cui all’articolo 13.

  1. Non saremo in alcun caso responsabili di danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, compresi i danni da interruzione dell’attività, i danni da fermo, i danni a beni mobili o immobili o a persone, il tutto sia presso la sede della controparte sia presso la sede di terzi, qualora il danno sia stato causato da beni da noi forniti e/o installati e/o da servizi da noi prestati o da qualsiasi altra causa, salvo che la legge disponga inderogabilmente altrimenti e salvo che vi sia colpa grave o dolo da parte nostra. Non saremo tuttavia responsabili dei danni di cui alla frase precedente qualora tali danni siano stati causati da dolo o colpa grave dei nostri sottoposti e/o di terzi di cui ci siamo avvalsi per l’esecuzione del contratto.

     

  2. La controparte manleva noi e i nostri dipendenti da qualsiasi pretesa di terzi in relazione a danni di qualsiasi tipo causati dall’utilizzo dei servizi prestati e dei prodotti da noi forniti.

     

  3. La controparte ci manleva da qualsiasi pretesa di terzi che, su istruzione della controparte, svolgano attività a beneficio dei progetti e/o dei servizi concordati. Non siamo responsabili di costi o danni causati da atti od omissioni della controparte o di terzi coinvolti nel progetto dalla controparte.

     

  4. Tutti i rischi e le responsabilità derivanti dai servizi da noi prestati e/o dalle attività da noi svolte a beneficio della controparte si considerano trasferiti alla controparte al momento della ricezione o nel momento in cui il contratto con la controparte è cessato e risolto in virtù delle presenti condizioni.

     

  5. Qualora siamo responsabili nei confronti della controparte per difetti degli articoli da noi venduti, siamo tenuti esclusivamente a eliminare i difetti oppure, a nostra esclusiva scelta, a consegnare presso il luogo di consegna originario un articolo uguale o equivalente oppure, a nostra esclusiva scelta, a risarcire il danno in denaro. La nostra responsabilità in virtù del contratto concluso con la controparte e in virtù delle presenti condizioni generali è in ogni circostanza limitata all’importo della fattura del contratto, IVA esclusa. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, sia per danni diretti sia indiretti, costi e interessi, per qualsiasi motivo.

  1. Qualora fossimo impossibilitati, per cause di forza maggiore di natura permanente o temporanea, a dare esecuzione al contratto (o alla parte restante dello stesso), avremo il diritto, a nostra scelta e senza alcun obbligo di corrispondere risarcimenti o penali, e fatti salvi i nostri ulteriori diritti, di sospendere l'(ulteriore) esecuzione del contratto oppure di considerare il contratto risolto in tutto o in parte senza alcun intervento giudiziale.

     

  2. Sussiste forza maggiore da parte nostra qualora, dopo la conclusione del contratto, fossimo impossibilitati ad adempiere i nostri obblighi contrattuali a causa di (rischio di) guerra (civile), sommosse, atti di guerra, incendi, danni causati dall’acqua, inondazioni, scioperi, occupazione di stabilimenti industriali, serrata, restrizioni all’importazione e all’esportazione, provvedimenti delle autorità, guasti di macchinari, interruzioni nella fornitura di energia, il tutto nella nostra azienda e in quella di terzi presso i quali dobbiamo procurarci in tutto o in parte le materie prime o gli altri materiali necessari, nonché durante il magazzinaggio o il trasporto, sia esso gestito o meno direttamente da noi, e inoltre per qualsiasi altra causa a noi non imputabile o che esuli dalla nostra sfera di rischio.

  1. Concediamo una garanzia sulle coperture a doghe per piscine fornite solo se e nella misura in cui abbiamo ricevuto una garanzia dai nostri fornitori. I certificati di garanzia rilasciati dai nostri fornitori saranno consegnati alla controparte al momento della consegna oppure saranno disponibili presso la nostra sede. Sulle coperture a doghe per piscine concediamo una garanzia di cinque anni dalla consegna sulle doghe in policarbonato, di cinque anni dalla consegna sulle doghe in PVC e di cinque anni dalla consegna sui motori, alle seguenti condizioni. La formazione di condensa nelle doghe solari e/o trasparenti è espressamente esclusa dalla presente garanzia.

     

  2. Qualora, in virtù della garanzia, fossimo responsabili per difetti, la nostra responsabilità è limitata all’obbligo di eliminare il difetto oppure, esclusivamente a nostra scelta, di consegnare presso il luogo di consegna originario un articolo identico o equivalente. Sono espressamente esclusi dalla garanzia la manodopera o i costi di manodopera relativi alla reinstallazione o alla sostituzione degli articoli su cui concediamo la garanzia. Qualora tali costi debbano essere sostenuti in relazione all’adempimento degli obblighi di garanzia, siamo autorizzati ad addebitarli alla controparte secondo le nostre tariffe abituali.

     

  3. Gli obblighi di garanzia di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo decadono qualora la controparte abbia apportato o fatto apportare modifiche o riparazioni ai beni consegnati, qualora i beni consegnati siano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti oppure qualora, a nostro giudizio, siano stati trattati o sottoposti a manutenzione in modo non adeguato. La controparte non potrà far valere alcun diritto derivante dalla presente garanzia qualora dimostriamo in modo ragionevole che non ha rispettato le istruzioni di manutenzione e d’uso fornite da noi o per nostro conto.

     

  4. I diritti derivanti dalle presenti disposizioni di garanzia possono essere ceduti tra il nostro cliente e l’utilizzatore degli articoli acquistati solo se il nostro cliente è un rivenditore. In tutti gli altri casi i diritti derivanti dalla presente garanzia sono personali e non cedibili.

     

  5. Abbiamo il diritto di addebitare alla controparte, secondo le nostre tariffe vigenti, i costi di ricerca dei difetti che, in conformità con le presenti disposizioni, sono esclusi dalla garanzia.

  1. Il pagamento dei beni da consegnare e/o dei servizi da prestare da parte nostra deve essere effettuato in anticipo, salvo diverso accordo scritto, senza detrazione di alcuno sconto e senza compensazione di debiti, che non è consentita se non espressamente autorizzata per iscritto da noi.

     

  2. Il pagamento delle fatture da noi emesse per attività svolte e/o servizi prestati e/o prodotti consegnati deve essere effettuato entro quattordici giorni dalla data della fattura, salvo diverso accordo scritto, senza detrazione di alcuno sconto e senza compensazione di debiti, che non è consentita se non espressamente autorizzata per iscritto da noi.

     

  3. Prima della consegna dei beni e/o della prestazione dei servizi abbiamo il diritto di esigere dalla controparte (ulteriori) garanzie per l’adempimento dei suoi obblighi, prima di procedere o proseguire con la consegna o la prestazione. La presente disposizione si applica anche qualora sia stato pattuito un credito. Il rifiuto della controparte di prestare la garanzia richiesta ci autorizza a considerare risolto il contratto, fatto salvo il nostro diritto al risarcimento delle spese, dei danni aziendali e del mancato guadagno.

     

  4. Il credito relativo al pagamento dell’intero importo dovuto diventa in ogni caso immediatamente esigibile qualora una rata non sia stata pagata puntualmente alla data di scadenza, qualora la controparte presenti o abbia presentato istanza di fallimento, di sospensione temporanea dei pagamenti o di interdizione, qualora venga disposto un pignoramento sui beni o sui crediti della controparte, nonché qualora la controparte deceda, entri in liquidazione o, se si tratta di una persona giuridica, venga sciolta.

     

  5. Qualora l’importo dovuto dalla controparte in base alla fattura non sia stato pagato entro il termine indicato, la controparte sarà in mora di diritto senza necessità di alcuna costituzione in mora e ci dovrà, a decorrere dalla data della fattura, un interesse pari all’1,5% per mese (o frazione di mese) sull’importo totale ancora dovuto, fino alla data del pagamento integrale e fatti salvi i nostri ulteriori diritti.

     

  6. Qualora fossimo costretti ad affidare a terzi il recupero di una fattura rimasta (parzialmente) insoluta, saranno a carico della controparte le spese stragiudiziali di recupero pari al 15% dell’importo da recuperare, IVA esclusa, con un minimo di € 250,- IVA esclusa, nonché tutte le spese, comprese quelle dei procedimenti giudiziari e gli onorari dei nostri consulenti legali. Ciò lascia impregiudicato il nostro diritto all’adempimento o alla risoluzione, in entrambi i casi con o senza risarcimento dei danni subiti.

     

  7. Ogni pagamento effettuato dalla controparte sarà imputato in primo luogo agli interessi da essa dovuti al tasso abituale, quindi alle spese di recupero da noi sostenute e infine alla fattura insoluta più vecchia.

  1. Tutti i beni da noi forniti alla controparte restano di nostra proprietà fino a quando la controparte non avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi nei nostri confronti, a qualsiasi titolo.

     

  2. Alla controparte non è consentito alienare o gravare i beni forniti finché l’importo a noi dovuto non sia stato interamente pagato.

  1. A tutte le offerte da noi formulate, a tutti i contratti stipulati con noi e a tutti gli obblighi assunti nei nostri confronti, nonché alla relativa esecuzione, si applica esclusivamente il diritto olandese.

  1. Tutte le controversie, comprese quelle considerate tali da una sola delle parti, derivanti da o connesse a un’offerta o a un obbligo cui si applicano le presenti condizioni, oppure relative alle condizioni stesse o alla loro interpretazione o applicazione, sia di natura fattuale sia di natura giuridica, saranno risolte, nella misura consentita dalle disposizioni di legge, dal giudice assolutamente competente presso la sezione cantonale (Kantonrechter) di Eindhoven e il Tribunale distrettuale di ‘s-Hertogenbosch.

  1. Le parti riconoscono che il Regolamento (UE) n. 2016/679 e la Direttiva 95/46/CE, di seguito denominati congiuntamente la “Normativa sulla privacy”, si applicano al trattamento dei dati personali nell’ambito di ogni contratto di vendita. Il cliente è il titolare del trattamento ai sensi della Normativa sulla privacy ed è pertanto la parte che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Aquadeck è esclusivamente il responsabile del trattamento ai sensi della Normativa sulla privacy e tratta i dati personali unicamente per conto o su incarico del cliente. Le parti, rispettivamente in qualità di titolare e di responsabile del trattamento, dichiarano che rispetteranno la Normativa sulla privacy. Il cliente manleva integralmente Aquadeck da tutte le perdite, i danni e le spese, diretti e indiretti, comprese le spese processuali e legali, per qualsiasi pretesa di terzi al riguardo. Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul nostro sito web.

Iscritta alla Camera di Commercio di Eindhoven con il numero 17116175.